Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Edoardo Mori - La prova penale - La prova necessaria per condannare

Edoardo Mori

La prova penale
La prova necessaria per condannare

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Da quando ho iniziato ad occuparmi di indagini penali, e sono almeno cinquant'anni, ho cercato di scoprire se esistesse un metodo logico-scientifico per stabilire come raggiungere una sufficiente certezza nel campo della prova penale, oltre il dubbio criterio del convincimento personale del giudice.
Confesso (pur restando convinto che la confessione non è una gran prova!) che il risultato finale delle mie riflessioni è che questo metodo non può fare a meno dell'intelligenza umana e perciò è, per sua natura, approssimativo. Si potrebbe fare un paragone con la diagnosi in campo medico. Acquisiti tutti i dati utili, un programma di computer, il quale opera necessariamente in base a rigidi schemi logici, potrebbe arrivare a formulare una diagnosi in grado di tener conto di tutti gli elementi. Ma vi sono molti problemi insuperabili:
- è l'essere umano a dover fornire tutti gli elementi utili, e se qualcuno gli sfugge, la logica del programma perde ogni valore;
- molti degli elementi noti sono soggetti ad una valutazione di certezza e di peso difficilmente inquadrabili in alternative binarie;
- le situazioni psicologiche non sono inseribili in un programma basato sulla matematica.
In parte il problema potrebbe essere affrontato, come si tenta di fare per la diagnosi medica, mediante l'impiego della cosiddetta "logica sfumata" (fuzzy logic), ma il percorso appare ancora molto lungo.

La prova può prescindere dalle capacità del giudice?
Ho cercato persino di trarre ispirazione dalla letteratura gialla, che ho letto estesamente, e non vi è autore che sia stato in grado di proporre una metodologia credibile. Ogni romanzo presuppone necessariamente che vi sia un investigatore dotato di particolare intelligenza, capace di vedere particolari che agli altri sfuggono, capace di stabilire collegamenti tra i vari fatti che vanno oltre la fantasia o l'esperienza di altri investigatori, capace di percepire i rapporti psicologi e sociali di un dato ambiente, circondato sempre da persone, quali poliziotti o magistrati o aiutanti, del tutto incapaci di elevarsi al suo livello. Questi ben rappresentano la normalità delle indagini, basate su inesperienza ed ottusità, quali si possono riscontrare aprendo qualsiasi giornale, e non è un buon segno vedere che in quasi tutti i romanzi gialli il giudice fa la parte dello sciocco! Nel romanzo il grande investigatore è sempre l'unico vedente in un mondo di orbi.
Se si seguisse questa strada si dovrebbe concludere che non si deve cercare un metodo su come raggiungere una prova credibile oltre ogni ragionevole dubbio, ma che si deve studiare come selezionare le persone intelligenti. Ricerca chiaramente destinata a fallire anch'essa perché neppure l'intelligenza pratica può essere racchiusa in uno schema riconoscibile ed utilizzabile da chi non possiede tale tipo di intelligenza. Inoltre l'intelligenza deve essere assistita da grandissima cultura ed esperienza che consenta di dare il giusto peso ad ogni condotta umana.
Neppure la matematica (e specialmente la statistica) può essere di grande aiuto; come scrive un famoso matematico: "Senza la struttura rigorosa che fornisce la matematica, il buonsenso ci può condurre fuori strada. Tuttavia, una matematica puramente formale e privata del buonsenso - privata della continua interazione tra il ragionamento astratto e le nostre intuizioni su quantità, tempo, spazio, moto, comportamento e incertezza - sarebbe uno sterile esercizio di obbedienza alle regole e contabilità" (Jordan Ellenberg, I numeri non mentono mai, 2015).
Si dovrebbe quindi anche concludere che il vero problema della prova penale si riduce a questo: se esiste un metodo di raccolta e valutazione delle indagini che possa funzionare anche in mano allo sciocco. A questo punto potrei già dire che la risposta è un secco no.

La logica aristotelica e la prova
In questo breve studio ci terremo lontani dalla filosofia e dalla logica, ottimi strumenti culturali i quali, come esse stesse riconoscono, hanno noti limiti quando si è alla ricerca di certezze nel modo del reale (è molto più facile trovare prove logiche sull'esistenza di Dio) e si deve lasciare il mondo verbale.
La logica è sempre stata vista dalla filosofia come lo strumento in cui incanalare il pensiero per poter dedurre o indurre da certi fatti considerati come certi, altri fatti con egual livello di certezza. Il metodo deduttivo parte da postulati ampi e da esso deduce conseguenze più specifiche che si accertano rientrare nel postulato; il metodo induttivo parte invece dai fatti particolari per risalire ad affermazioni generali. La logica non funziona se non come mezzo orientativo quando si devono valutare fatti complessi incerti, ricostruiti sulla base di altri fatti che dovrebbero essere certi, ma che purtroppo, per natura di cose, sono anch'essi altrettanta incerti. Detto in altro modo: non è possibile risalire ad una certezza sulla base di fatti incerti.
Non è qui il caso di affrontare complesse elaborazioni filosofiche sulla logica, reperibili in ogni buon testo di filosofia anche perché la moderna logica formale ha di molto ridimensionato il problema pratico: se è vero che il ragionamento può essere inquadrato e descritto secondo modelli matematici, a poco serve il modello se esso non è alimentato con dati di fatto aventi un sufficiente grado di certezza. Il compito della scienza è di studiare (ovviamente con lo strumento della logica) la realtà in modo di poter stabilire il grado di certezza di ogni dato di fatto utilizzabile, senza possibilità di inserire nel ragionamento ipotesi apodittiche o solo fantasiose. Le ipotesi servono per indirizzare la ricerca dei fatti in una direzione, ma mai per trarre conclusioni, e mai si può ignorare che vi sono, per definizione, altre ipotesi possibili.
Ciò significa che la scienza deve essere sempre basata sull’esperimento condotto con incontestabile metodologia. Lo scienziato non può dire che con un dato metodo si ottengono risultati utili, se prima non è stato dimostrato che con quel metodo si ottengono solo risultati utili. Sono in sostanza le conclusioni a cui era giunto il filosofo Karl Popper (1902-1994), secondo il quale la scienza procede solo per deduzione; si tratta della cosiddetta "teoria del faro", o delmetodo per tentativi ed errori, comune anche agli animali, il quale parte da ipotesi iniziali, del tutto congetturali, in grado di prevedere delle conseguenze tangibili che di volta in volta vengono messe alla prova. Dai singoli fatti non si possono mai ottenere conferme della teoria ipotizzata, ma solo smentite. (Si veda la sua opera principale, Logica della scoperta scientifica, 1934).
Se però ci si basa troppo sulla filosofia spinta alle estreme conseguenze, si dovrebbe concludere che non esiste mai alcuna certezza, il che sul piano pratico aiuta ben poco! Non si può rinunziare a condannare i colpevoli in nome della filosofia. Nella pratica quotidiana la scienza è costretta ad affidarsi alla certezza probabilitica per la quale, se una grande serie di dati sperimentali confermano una teoria, si deve ritenere che quella teoria è utile per risolvere un dato problema. Fermo restando che i singoli dati sperimentali devono essere ottenuti con procedure ineccepibili. Si potrebbe dire che la deduzione scientifica ha una struttura frattale in cui, a qualunque livello, ad ogni sia pur piccolo passo, si è vincolati allo stesso identico metodo di verifica.
Purtroppo però la statistica non dà mai certezze, ma indica solo con quale frequenza un dato evento si verifica in un determinato quadro di riferimento; basta cambiare un parametro di questo quadro e cambia anche il risultato: e se troppi sono i parametri collegati fra di loro, la statistica si arrende; effetto riscontrato in campo meteorologico in cui è ormai ammesso che non è possibile eseguire previsioni oltre i dieci giorni.
Per capire i problemi della statistica è utile ricordare il caso della correlazione tra fumo e cancro al polmone. Quando vennero svolte le prime indagini su larga scale emerse  che fra i fumatori di cancro era molto più diffuso che tra i non fumatori; ciò però non consentiva di affermare sul piano scientifico che vi fosse la prova che il fumo provocato tale cancro. Restava aperta la possibilità che la predisposizione a diventare fumatori fosse una condizione genetica che di per sé predisponeva al cancro oppure che vi fosse una causa comune che provocava entrambi i fenomeni. Solo quando la chimica riuscì ad isolare tutte le sostanze che si producono durante la combustione del tabacco e queste vennero provate, si poté dimostrare che esse erano cancerogene e che quindi era il fumo di per sé a provocare il cancro. Contemporaneamente si scoprì che il fumo passivo era pericoloso quanto quello diretto e che quindi i dati statistici del passato andavano rivisti. Se è facile rilevare quanti fumatori contraggono il cancro perché basta fare un'indagine sulle cartelle cliniche, è molto più difficile stabilire l'incidenza del cancro sui non fumatori perché il loro numero è incerto, è difficile stabilire il quantitativo di sigarette consumato, è difficile escludere l'influenza del fumo passivo.

Chiunque si occupa ad alto livello di statistica sa come sia facile farsi ingannare dai numeri e trarre facili conclusioni del tutto erronee. L'esperienza ha insegnato che la maggioranza dei cosiddetti studi scientifici sulle qualità terapeutiche di nuovi medicinali, di diete, di alimenti, non regge affatto ad un controllo scientifico serio. Molto spesso sono limitati allo studio di poche decine di casi (che forse non sono stati affatto scelti a caso!) da cui si pretende di ricavare di risultati convincenti senza aver mai preso in esame tutte le migliaia di casi mai indagati.

Le verità formali
Quando si cerca di passare dal terreno filosofico sui concetti e metodi della logica e della scienza, al terreno della prova giudiziaria, ci si accorge che le grandi teorie servono a poco. La logica e la scienza servono molto bene per accertare dei dati di fatto, ma servono molto meno quando ad ognuno dei fatti accertati si deve attribuire un peso probatorio. Purtroppo in questa materia si fa spesso ricorso a valori formali attribuiti a certi tipi di prove, con il risultato di rinunziare a scoprire la verità sostanziale. Quindi si rinunzia alla verità sostanziale che dovrebbe essere l’unica meta, per accontentarsi di una verità formale. Si finisce per ignorare il vero significato del principio della presunzione di innocenza, ormai universalmente accettato, e cioè che la legge stessa ha fissato la verità formale dell’innocenza dell’accusato, la quale può venir meno solo di fronte alla prova di una indiscutibile verità sostanziale, e non per la forza di altre verità formali.
Alla maggior parte di coloro che giudicano sfugge però una fondamentale conseguenza dei principi logici giuridici da applicare: non è sufficiente che l'accusa dimostri l'esistenza di un castello di prove a carico dell'imputato; essa deve anche dimostrare che il castello di prove esclude che possa esservi una diversa soluzione: in base alla presunzione di innocenza ed al diritto dell'imputato di tacere, non è certo lui a dover provare ciò. La prova penale è appunto assimilabile ad un castello, ad una rete, ad un puzzle, in cui tutti gli elementi sono collegati l'un l'altro senza alcun vuoto e senza alcun elemento che non si riesca ad inserire.
In diritto l'argomento è stato oggetto, da tempo, di ampia trattazione, da ultimo nell'ottimo testo di Alfredo Gaito, La prova penale, Utet 2010 (segnalo in particolare il contributo di Elena Maria Catalano), a cui rinvio chi volesse approfondire l'argomento.

Le prove nel nostro diritto processuale
Il nostro codice di procedura penale dedica alla valutazione delle prove l'art. 192 il quale recita;
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

L'articolo non chiarisce la differenza fra prove ed indizi, è venuta meno ogni prova avente valore legale perché anche la confessione (ad es.) deve essere valutata nel contesto globale probatorio e perciò, in pratica, la regola fondamentale è quella al punto 2: L'esistenza di un fatto può essere accertata solo sulla base di elementi probatori gravi, precisi e concordanti.
Norma chiara e non criticabile, salvo per il fatto che essa scrive male ciò che i romani avevano detto in modo insuperabile: nel processo penale le prove devono essere più chiare della luce (In criminalibus probationes debent esse luce clariores) e nel dubbio si deve assolvere (In dubio pro reo judicandum est); il che mi fa sospettare che in duemila anni la teoria della prova ha fatto spesso molti passi all'indietro e pochi in avanti.

Prove e indizi
Per approfondire il problema occorre una premessa essenziale; in tutti testi, dal medioevo in poi, si dà molta importanza alla distinzione fra prove e indizi. Prove erano quei fatti che dimostrano in modo diretto la colpevolezza dell’imputato ed in passato erano le prove legali: la confessione, più testimoni concordi, il giudizio di Dio, ecc.; indizi erano invece quei fatti i quali indicano la possibilità che l’imputato sia colpevole; ogni singolo indizio dimostrava poco, ma la somma di essi (movente, mancanza di alibi, possesso di arma idonea, minacce, ecc.) serviva a convincere il giudice della colpevolezza.
Però deve essere ben chiaro che queste due categorie sono sempre state molto fluide e nel tempo una prova può passare nella categoria degli indizi e viceversa. Prendiamo ad esempio il caso della confessione, un tempo la regina delle prove, mentre ora essa deve essere sottoposta a severa valutazione critica, come un qualsiasi indizio, perché si sa che essa può essere stata estorta, può essere fatta per proteggere altri, può essere frutto di mitomania, ecc. Prendiamo il caso del tipico indizio quale la presenza di una macchia di sangue sull’imputato; un tempo era solo un vago indizio perché era dubbio se si trattasse di sangue, era dubbio se fosse sangue umano, era dubbio se fosse dell’imputato stesso o di altre persone, era dubbia la sua età, ecc.. Attualmente l’analisi scientifica consente di superare tutti questi dubbi e quindi diventa un dato quasi certo la cui presenza sull’imputato deve essere chiarita.

Questo significa che, nel momento in cui sono venute meno le prove legali, tutti gli altri fatti su cui si basa la formazione della prova di colpevolezza sono degli indizi; alcuni di questi indizi, in rari casi, possono essere certi e indiscutibili, come ad esempio la constatazione diretta della commissione del reato, ma altri, come la presenza di un dato soggetto sulla scena del crimine, avranno un peso in termini di probabilità, ma nessuno di essi ha valore, da solo, di prova certa. Se ad esempio in una stanza viene sorpreso un uomo con in mano un pugnale, chino sul corpo di una persona a terra, pugnalata con quell'arma, è molto probabile che l’uomo col pugnale sia l’omicida, ma ben si può ipotizzare che egli sia arrivato dopo l’omicidio ed abbia estratto il pugnale per soccorrere la vittima; solo la concomitanza di altri indizi può aumentare le probabilità di una sua colpevolezza fino ad un livello di certezza accettabile. Ma devono essere sempre elementi concreti, non sospetti. Ad esempio il fatto che il sospettato avesse un buon movente non significa granché; esso può spiegare perché sospettato si trova sul posto, ma nulla ci dice sul fatto che egli abbia effettivamente ucciso; se invece si trovano sui suoi indumenti spruzzi (non macchie) di sangue che si dimostrano poter provenire da una ferita quale quella inferta, e non seguiti all'estrazione della lama, i dubbi diventano infinitamente minori.

La prove nelle indagini e nel giudizio
Un punto che spesso sfugge nello studio di questa materia, con conseguente confusione di idee, è che il problema della prova è diverso nella fase delle indagini rispetto alla fase del giudizio.

Quando si indaga è necessario seguire tutte le piste e tutte le ipotesi possibili, anche quelle poco verosimili, perché è il solo modo per non lasciarsi sfuggire elementi di giudizio importante. Guai a svolgere indagini a senso unico, convinti di aver trovato la pista giusta perché, se la pista non è quella, ci si trova con un pugno di mosche ed a ricercare prove ormai disperse dal tempo. Era questo il principio fondamentale di Sherlock Holmes "È un errore gravissimo quello di formulare ipotesi prima di avere tutti gli indizi; distorce il giudizio e si finisce solo per cercare conferme alle proprie ipotesi"; "è un errore capitale teorizzare prima dì avere idati; senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per adattarli alle teorie, invece di adattare le teorie ai fatti".Aggiungeva poi "non si deve tirare mai ad indovinare; è una abitudine deplorevole, deleteria per le facoltà logiche". Impostare le indagini su di un preconcetto porta a vedere solo le prove che servono; diceva Edmond Locard, direttore del laboratorio di polizia tecnica di Lione, nel suo L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques (1920): "L’occhio vede nelle cose solo quello che vi cerca, e vi cerca solo quello che già esiste nella mente".

Quindi in questa fase i sospetti sono più importanti delle prove e ad ogni elemento interessante deve essere attribuito lo stesso interesse investigativo perché ognuno di essi può trasformarsi in una elemento determinante.
Quando però, ai fini di aprire un giudizio, si devono inserire questi elementi in una catena probatoria per stabilire se il sospettato è colpevole, è necessario che ogni elemento abbia un preciso valore probatorio. Gli investigatori troppo spesso dimenticano questo concetto ben espresso dal premio Nobel Sir Peter Bryan Medawar: "La forza con cui si crede alla fondatezza di un 'ipotesi non ha alcun rapporto con la sua fondatezza. La forza della nostra convinzione ha valore solo se ci si spinge a scoprire con altrettanta forza se l'ipotesi formulata reggerà alla verifica critica".
Questa situazione era già chiara, nella Constitutio Carolina in cui occorreva acquisire degli indizi a carico del soggetto tali da giustificare la sua sottoposizione alla tortura; se sotto tortura confessava, si aveva la prova della sua colpevolezza (nel processo dell'Inquisizione se non confessava si aveva la prova che il diavolo lo aiutava)!

Possiamo quindi fissare tre punti fermi:
- Salvo rari casi un solo indizio non è mai sufficiente; ipotesi di un unico indizio sufficiente potrebbero essere quelli del delitto filmato (sempre che non vi siano dubbi sull’identità di chi si vede raffigurato e sulla genuinità del filmato) oppure quello del delitto commesso di fronte a più testimoni da persona a loro ben nota (ma gli esperimenti dimostrano che anche di fronte ad un delitto commesso di fronte ad una intera classe di studenti le testimonianze possono essere caotiche). Ovviamente è sufficiente la confessione spontanea circostanziata.
- Agli indizi va sempre attribuito il peso in termini di probabilità che li assiste; ad esempio nel caso di una impronta digitale vi è la possibilità di errore quando si parte da solo un frammento di impronta, si deve valutare la possibilità di trasferimento dell’impronta, si deve valutare la possibilità che l’indagato abbia lasciato un’impronta in un’occasione diversa di quella in cui è avvenuto il crimine, ecc. ecc..
- Non costituiscono indizi i sospetti (ad esempio movente), la mancanza di un alibi, comportamenti sospetti, pettegolezzi, testimonianze incerte e indirette, perché ad essi è impossibile attribuire il giusto grado di rilevanza. Il dare peso al movente significa già partire col preconcetto che un dato omicidio consegua ad un movente; si scartano così a priori le ipotesi di un omicidio senza movente, di un errore di persona e quindi di un movente non riferibile alla vittima, dell'omicidio commesso da un pazzo e quindi con un movente frutto di delirio, ecc. Il fatto che una persona abbia un movente per ucciderne un’altra, non potrà mai provare che l’abbia uccisa proprio lui, per il semplice motivo che non sarà mai possibile sapere quante altre persone avevano anch’esse un movente e non si potrà mai sapere se per caso non si tratti di un delitto senza movente, oppure di un delitto commesso per errore di persona. Il fatto che una persona non abbia un alibi, non dimostra nulla perché il fatto di non avere alibi o di non ricordarsi circostanze utili a dimostrarlo, è cosa del tutto normale e non criticabile. Affermare il contrario significherebbe invertire l’onere della prova.
- Si può affermare il principio che possono entrare nella catena probatoria solo fatti o comportamenti decisivi ed anomali i quali impongono che chi li ha posti in essere ne dia una ragionevole spiegazione: non per una inversione dell'onere della prova, ma perché il sospettato è l'unico che può spiegarli e se non lo fa consente di presumere che abbia qualche cosa da nascondere. Se ad esempio il sospettato ha fornito un alibi falso, ciò non prova nulla e non è decisivo, perché egli può aver voluto nascondere situazioni non connesse con il delitto, può aver voluto proteggere altre persone, può aver agito proprio per allontanare da sé un sospetto ingiusto; ma non può non creare una impressione di colpevolezza nel giudicante. Sembra perciò alquanto saggia la regola di diritto seguita negli Stati Uniti (o almeno in qualche suo Stato) che i comportamenti del sospettato tenuti dopo il fatto (fuga, dichiarazioni contrastanti, ecc., sono privi di valore probatorio, proprio perché non si può affermare con certezza che il soggetto abbia agito perché colpevole.
- Nella ricerca della prova è di grande importanza l'attenzione e  l'acquisizione anche di piccoli particolari; il reo di solito ha cercato di costruire una situazione tale per cui è difficile ricollegarlo al delitto, ma egli non è in grado di prevedere e controllare ogni particolare della situazione artificiosa. Sono proprio questi particolari che possono costituire il tassello rivelatore del fatto che il quadro apparente è manchevole. Per la scena del crimine già Locard aveva fissato l'assioma che  sempre il reo vi lascia qualche cosa di sé e porta via con sé qualche cosa della scena, ma ogni particolare del racconto del sospettato deve essere controllato a fondo. Questo del resto è il metodo seguito da quasi tutti gli scrittori  di libri gialli per far fare bella figura all'eroe investigatore!

Un problema del tutto particolare lo pone la chiamata in correità; in genere deve essere valutata a fondo come una confessione, con in più il doveroso sospetto che quasi sempre la chiamata in correità sia interessata e di per sé inquinata da valutazioni e motivazioni personali. Non è stato certamente un progresso nella cultura giuridica dei nostri tempi l’introduzione della figura del pentito o del “testimonio della corona”, per definizione molto interessato a salvare sé stesso da mali peggiori).
Purtroppo nella pratica processuale italiana si vede ogni giorno che i giudici, anche quando non vengono fornite al loro prove scientifiche, oppure quando esse si sciolgono come neve al sole se vengono sottoposte ad un esame critico, insistono per mesi a voler raggiungere la prova sulla concretezza dei sospetti i quali mai, da soli, potranno consentire il superamento di ogni dubbio. Se si valutano i casi più famosi degli ultimi vent'anni, da Marta Russo ad Amanda Knox, si vede che ingiuste condanne sono state il frutto proprio di questa incapacità di valutare il quadro probatorio e della tendenza a seguire suggestioni ed impressioni.

Un po' di storia
Ne Settecento lo spirito illuministico porta a valutare con un nuovo occhio i casi criminali; famoso l'intervento di Voltaire su di un errore giudiziario (Trattato sulla tolleranza in occasione della morte di Jean Calas, 1763); i casi criminali delle corti di giustizia escono dagli atti processuali per diventare un genere letterario a sé che avrà enorme fortuna di pubblico e che, nella seconda metà dell'ottocento, sfocerà nel romanzo gotico prima (Matthews G. Lewis, Il Monaco, 1796) e poi nel romanzo poliziesco (Allan Poe nel 1841, Emile Gaboriau, Il caso Lerouge del 1866 e Wilkie Collins, La pietra della luna del 1868). Già nel 1734 François Gayot de Pitaval, avvocato di Lione, pubblica il primo dei 22 volumi delle sue Cause celebri e interessanti, contenenti l'esposizione dettagliata di famosi processi svoltisi avanti alle Corti del Regno di Francia.
Nel 1800 la teoria della prova penale, già messa alle corde dal Beccaria e da Voltaire, diviene oggetto di numerosi studi sistematici (in Italia cito il Pagano, Considerazioni sul processo criminale, Napoli, 1799) esposti nell'opera Teoria della prova nel processo penale (Die Lehre vom Beweise in deutschem Strafprozesse) di Karl Joseph Anton Mittermeier, 1834, tradotto in italiano da Filippo Ambrosoli nel 1858. Si tenga presente che all'epoca si cercava di conciliare la tutela dell'imputato con le ben più pressanti esigenze politiche di una giustizia penale con funzione deterrente, visto che la mancanza di prove scientifiche avrebbe dovuto logicamente comportare l'assoluzione della maggior parte dei sospettati. Un po' come nel diritto barbarico in cui l'accusato non poteva accusare altri di aver commesso il delitto se prima non aveva provato di essere innocente!!
Le argomentazioni di questi studiosi erano del tutto ragionevoli e condivisibili; ecco che cosa scriveva il Mittermeier:
Nella più parte dei casi mancano i mezzi ordinari e naturali di prova, quali sono l' ispezione oculare, la confessione e la testimonianza. Ma ad uno spirito indagatore è sempre aperta una copiosa fonte in cui può cercare là verità, adoperando il raziocinio nutrito di lunga esperienza , e considerando la catena di fatti e di circostanze che contornano il reato di cui va in traccia. Son come muti testimoni, che la Provvidenza (così osiamo credere) rannoda col reato stesso, affinché, di mezzo alle ombre in cui il malizioso malfattore lo aveva celato, sorga un raggio di luce che illumini l'animo del giudice e gli mostri le tracce seguendo le quali può giungere alla scoperta del misfatto. Questi muti testimoni, di solito il reo non li conosce o li crede indifferenti; e bene spesso poi non potrebbe impedir che vi fossero, nemmeno volendo; i chiodi delle scarpe segnano i passi; un bottone perduto accenna all’abito che lo portava; una macchia di sangue sull’abito mostra la parte presa in un fatto violento, e simili. Tutti questi fatti danno al giudice un argomento, da cui egli, conoscendo per esperienza come vanno gli umani avvenimenti, trae delle conclusioni relative ad altri fatti, la connessione dei quali indica poi l’imputato essere il reo. Ecco dunque che la cosiddetta prova artificiale, o prova per concorso di circostanze è indispensabile nel processo penale. Anzi noi abbiamo già dimostrato altrove, considerando la natura della prova in genere e delle singole prove nel processo penale, di quanta importanza sia questo concetto delle argomentazioni dal noto all'ignoto. Mostrammo essere un errore il credere, che i mezzi di prova che noi diciamo naturali, cioè l'ispezione, la confessione e la testimonianza, riposino unicamente sulla percezione dei sensi ; poiché racchiudono sempre una catena di presunzioni sulle quali si appoggia il nostro convincimento. Così noi crediamo alla confessione dell'accusato perché non ci possiamo persuadere che un innocente si voglia addossare falsamente un misfatto ; e lo crediamo colpevole quando abbiamo sentito il suo racconto, perché lo troviamo verosimile e corrispondente alle altre verificazioni del processo, cosicché confrontandole insieme il nostro spirito si determina a proferire la sentenza aver l’accusato commesso realmente il fatto di cui si confessa autore. — Così del pari crediamo alla deposizione di due testimoni perché li reputiamo degni di fede, ossia perché presumiamo che abbiano potuto percepire il vero e voluto manifestarlo, e perché le loro deposizioni s’accordano con tutte le altre circostanze del processo. È dunque sempre una prova circostanziale quella che ci conduce a proferir la sentenza; e in qualunque reato vi son de’caratteri che non cadono sotto i sensi e non si possono verificare con questi, ma che appartengono all’indole dei fatto, sicché non possiamo far altro che argomentarne l’esistenza da altri fatti accertati. Ma si rende conto della pericolosità delle presunzioni e scrive: Ma ripugnerebbe alla natura del processo penale il creare anche in esso delle presunzioni legali, poiché dovendosi cercare la verità assoluta, non è lecito di dedurre la certezza da fatti solitamente ambigui , ed ai quali, per la infinita molteplicità dei rapporti della vita, nemmeno il legislatore non potrebbe applicare norme permanenti che non fossero arbitrarie ; e il giudice non otterrebbe mai altro che una verosimiglianza, la quale lo potrebbe anche illudere. E sui pericoli della prova indiziaria scrive: Un di questi è, p. e., quello di accettare troppo facilmente come vero un fatto dal quale s’ha da trarre un indizio di reità, e poi collegarne insieme parecchi, che forse s’incontrarono a caso, come se fossero necessariamente connessi gli uni cogli altri, e finalmente riferirli a un reato avvenuto ; — quel di credere che certe leggi (e massime se attinenti alla natura morale) siano reali mentre sono apparenti; — e finalmente quel di dare eccessiva influenza all'immaginazione, la quale può anche trovare una connessione tra i fatti quando non v’è, e persino creare gli anelli che mancano alla catena degli indizi. Da ciò la necessità che la prova indiziaria possa essere discussa in giudizio nel quale i giurati san valutare gli indizi meglio che i giudici permanenti, perché questi se ne formano un concetto troppo scientifico, secondo certe regole generali di diritto e di pratica giurisprudenza, laddove i giurati decidono secondo l’impressione loro individuale, ponderate tutte le circostanze particolari del caso, non meno che le qualità, personali dell’accusato e le esperienze della vita. …. Ma le presunzioni legali sono un errore nel diritto penale, perché conducono facilmente all'ingiustizia, obbligando l'accusato a somministrare una prova contraria spesso assai ardua, e della quale poi i giudici non fanno gran caso, accontentandosi della presunzione legale. E nondimeno se ne incontrano anche nei nuovi codici, p. e., nell' infanticidio, nell' infedeltà, nella corruzione, nella falsificazione di monete, e non senza danno. Per ultimo è da notare che nella prova indiziaria, ancor più che nelle altre, si palesa il pericolo del sistema che fonda il giudizio sull'intimo convincimento. Poiché mentre in questa prova si richiede tanta diligenza di ponderazione, e tanta cautela a sfuggire i pericoli che la rendono fallace, è da temere invece che chi giudica, non dovendo rendere conto de’ motivi, si determini unicamente in forza dell’impressione generale, e senza accurate indagini. Si confronti ciò che avviene in Francia con quel che avviene in Inghilterra, Scozia ed America, nei dibattimenti in cui si tratta di prova indiziaria. In Francia, dove, aborrendosi da una teoria legale di prove, non si vuol nemmeno saperne delle regole di logica si giunse naturalmente a considerare il convincimento come l'effetto d’una specie di istinto del vero, e l’espressione di una sana intelligenza. Di qui gli sforzi del Pubblico Ministero, per fare una gagliarda impressione sull' animo dei giurati, e indurli a dichiarar colpevole l'accusato. E però s’invocano e i suoi cattivi principi, e le già subite condanne, e lo strano contegno che annunzia la reità ; e se l'accusatore riesce a dimostrare che l'accusato aveva una spinta a commettere il delitto, può essere certo che l'animo dei giurati propenderà a dichiararlo reo. Egli è ben naturale che in un sistema di tal natura non vengano esaminate partitamente le singole prove, e che non si cerchi nemmeno se il fatto da cui si deduce un indizio, (p. es. la minaccia) sia pienamente provato in sé stesso.

Tutto lo sforzo di questi studi è rivolto a trovare un equilibrio fra verità formale e verità sostanziale in una situazione in cui si capiva l'ingiustizia insita nella prova formale. Se basta la verità formale il giudice è vincolato; ma è chiaro che si deve ricercare ad ogni costo la verità sostanziale e che i vincoli formali possono esistere solo a tutela dell’imputato e non a suo danno. Anticamente quando il giudizio era affidato al popolo è chiaro che la prova formale non esisteva, che ci si basava solo sul convincimento di chi doveva decidere, poco importa quali fossero i motivi per cui si convinceva. La confessione estorta di solito aveva valore legale e nel medioevo avevano valore strane credenze (all'epoca una verità scientifica!) come quella secondo cui l’imputato doveva toccare le ferite del morto e se queste sanguinavano voleva  dire che era colpevole!
Un primo tentativo di dare delle linee guida al giudice si trova nella costituzione criminale Carolina Carlo V, 1532, e qualche e progresso vi era stato nel diritto canonico. Purtroppo come spesso avviene, le regole create per essere di guida al giudice finirono spesso per essere applicate in modo meccanico e cioè in perfetto contrasto con lo spirito di chi le aveva create.
Degna di menzione la legislazione del granduca Leopoldo di Toscana del 1786; vennero aboliti la tortura giudiziaria, l'obbligo del giuramento e l'equiparazione della contumacia alla confessione, si diminuisce il valore delle prove legali, si autorizza la concessione della libertà provvisoria ed è vietata la detenzione del testimone in carcere; vi si vede quindi un primo sforzo di porre l’accusato al sicuro da ogni ingiusto trattamento rivolto a scoprire la verità assoluta.
Il Beccaria, che poco si curava delle esigenze dello Stato, già aveva capito che unico metodo valido all'epoca era quello di affidarsi alla coscienza dei giudici e auspicava la giuria popolare di tipo inglese la quale doveva decidere sulla colpevolezza all'unanimità perché se essa mancava si aveva la prova migliore che il caso era dubbio. Principio non ancora entrato nelle teste e nelle coscienze dei giudici italiani i quali pretendono di ottenere certezze da quattro o cinque gradi di giudizio in cui ben più di un giudice (ma può essere anche la maggioranza dei giudici!!) ha dimostrato di avete fondati dubbi.

Il passaggio dalle regole formali alle regole per valutare le prove indiziarie non produsse alcun risultato; in entrambi i casi i maestri di logica e di diritto ignorarono il principio di Occam secondo cui entia non sunt multiplicanda e si sfogarono nel creare cataloghi di indizi suddivisi in ragione del loro peso probatorio.
Ad esempio nel Codice penale bavarese del 1813, elaborato dall'illuminista Feuerbach, si trova persino una definizione degli indizi, una distinzione sistematica di essi ed una serie di esempi, sia di indizi prossimi che di remoti, con aggiunte di condizioni rigorose e numerose per le quali è permesso al giudice di proferire una condanna anche sugli indizi, non mai però una condanna di morte.
Vale a dire una giustizia "illuminata", ma che deve accettare la situazione per cui, in molti casi, non si riesce a sciogliere i dubbi … ma si deve condannare in nome della ragion di Stato!
E non crediamo che la situazione sia molto cambiata; di recente si è visto il caso Salvatore Parolisi, in cui non vi era nessuna prova concreta, in cui i moventi se li sono inventati i giudici, in cui vi erano circostanze inconciliabili, i cui i periti avevano distrutto la possibilità di accertare il momento della morte; eppure i giudici hanno condannato e la Cassazione ha confermato, più o meno in base al ragionamento "se non è stato il marito chi può essere stato? Ma qualche dubbio ce l'avevano e così hanno ridotto la pena!!
È vero che Sherlock Holmes diceva "Il processo logico parte dal presupposto che, una volta eliminato tutto ciò che è impossibile, quello che rimane, per improbabile che sia, non può essere che la verità. Può darsi benissimo che si presentino molte spiegazioni, nel qual caso si controllano e ricontrollano finché l'una o l'altra appare confermata da un convincente numero di prove" Ma in questo caso i giudici hanno sorvolato su molte ipotesi possibili; chissà che tipo di logica usano?

Il convincimento del giudice
Il problema che sollevò largo dibattito nella cultura giuridica europea della prima metà dell’ottocento fu proprio quello sulla necessità di fare affidamento sul convincimento del giudice che però portava all'ingresso nel processo della condanna sulla base di sospetti ed indizi e quindi a giudizi assolutamente opinabili e poco motivati. Ogni tentativo di indicare delle regole a cui il giudice doveva attenersi non poteva che fallire per il semplice motivo che ogni caso giudiziario ha delle sue particolarità che non possono essere estese sic et simpliciter ad altri casi.
Il problema della scarsa affidabilità della testimonianza, ben noto, non venne risolto diminuendone l’importanza processuale ma facendo degli elenchi di persone che il giudice doveva ritenere per principio inaffidabili! Metodo già esistente nella Legge di Manu, più o meno contemporaneo di Cristo, ma ben poco utile. L’unico accorgimento che i legislatori riuscirono ad immaginarsi era che quando mancava una prova piena si poteva condannare, ma solo a pene minori.
Nuove aperture mentali si ritrovano nell’opera di Geremia Bentham, 1827, noto filosofo, molto aperto alla tutela di diritti dell’uomo, il quale si rende conto che non si può parlare di prove giudiziarie se non si tiene conto della psicologia umana.
In Italia va segnalata l’opera del Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, 1831, che mette a confronto le due differenti vie di scoprire la verità, quell’istintiva, nella quale si pesano le prove col criterio innato che ogni uomo possiede, e quella scientifica fondata su regole; egli diffidava del modello accusatorio, giudicato insufficiente rispetto all'esigenza di un'accurata indagine e di un'ancor più accurata analisi dei suoi risultati, che in ogni caso riteneva dovesse essere affidata a giudici di carriera piuttosto che a giurati non togati.
La grande disputa dell’epoca era fra giudizio inquisitorio e giudizio accusatorio, ma la disputa più che chiarire le idee, servì a confonderle. Il problema non poteva essere ridotto solo a tale distinzione perché troppe erano le problematiche in gioco; il livello culturale della popolazione, il livello di democrazia dello Stato, l’indipendenza o meno del giudice professionale, i problemi di politica criminale, il differente modo con cui venivano guardati reati privati rispetto ai reati ritenuti dannosi per la società o per il sistema politico, ecc.. Non ci voleva molto a comprendere che se nel processo penale si introduceva il principio civilistico secondo cui se l’accusatore non forniva la piena prova del suo diritto la domanda andava respinta, la punizione del colpevole del processo penale finiva per essere affidata alla capacità molto dubbia della polizia o dell’accusatore di sostenere la sua accusa. E nessun governo dell’epoca poteva accettare ciò.

Questo quadro storicamente consolidato veniva messo in discussione con lo sviluppo del pensiero scientifico a metà del 1800. Nel processo iniziavano ad entrare le competenze delle persone esperte; in materia di ferite, di avvelenamento, di aborto si doveva sentire la parola di un medico di cui il giudice doveva tenere debito conto. Gli studi erano ancora in fasce, i medici non si intendevano di cadaveri, ma in certi casi famosi, si riusciva ad ottenere l'impegno delle menti più eccelse dell'epoca.
Ciò comportava un diverso approccio al problema perché non si poteva tenere più conto solo del convincimento del giudice, ma anche del convincimento del perito o, per meglio dire: il giudice nel suo convincimento, non poteva ignorare il  convincimento dell'esperto.
Restava prevalente il convincimento del giudice, spesso posto di fronte a perizie contrastanti o inaffidabili, così che era il giudice a dover decidere quale fosse la più convincente. Da ciò il persistere del principio che il giudice restava, in fin dei conti, il peritus peritorum. E onestamente non si poteva agire in modo diverso perché era troppo facile, allora come oggi, trovare periti cialtroni o disposti a sostenere qualsiasi tesi, senza che vi fosse un metodo per orientarsi.
Vi erano però dei casi in cui la risposta della scienza era categorica e in tal caso il giudice si trovava di fronte ad una prova scientifica avente il valore di un dato di fatto. Il guaio è che la scienza è in continua evoluzione e ciò che in un dato momento appare come un fatto acquisito, qualche anno dopo viene posto in dubbio da nuovi studi; si prenda l'esempio dei residui di sparo in cui si è partiti dalla prova con il guanto di paraffina, con la convinzione che bastasse ritrovare dei nitrati per risolvere il caso, per passare poi all'analisi chimica delle particelle rinvenute, alla ricerca di determinate sostanze, per concludere poi che queste particelle sono così diffuse nell'ambiente che occorre anche determinare la consistenza e forma delle singole particelle. Su questa linea di progresso ci si sta avvicinando all'idea che, al momento, è quasi impossibile stabilire con certezza se una particella sia o meno un residuo di sparo. Ma per quasi un secolo tutte le perizie effettuate, che hanno portato a condanne ed assoluzioni, sarebbe stato meglio non farle! Sembra un assurdo, ma il progresso scientifico non semplifica l'accertamento peritale, ma lo complica perché ad ogni passo occorre tener conto del continuo perfezionamento di mezzi e metodi; la perizia balistica che una volta era compito di un armaiolo, ora è compito di fisici!
A parte questi casi estremi, vi sono però molti accertamenti scientifici che, nell'ambito di un'indagine di polizia, portano ad acquisire delle certezze corroborate da adeguate risultanze strumentali. La conoscenza però delle tecnologie necessarie è talmente specialistica che il giudice non può fare a meno che di fidarsi dei risultati fornitigli; vale a dire che di fronte ad una prova di tipo scientifico si è passati dal convincimento del giudice al convincimento del perito trasferito nel processo penale come una prova sicura.
Come si vede la strada che abbiamo esposto non è una rivoluzione nel sistema elaborato per la valutazione delle prove in quanto, come abbiamo già visto, il singolo dato di fatto ben difficilmente ha una forza probatoria assoluta e deve comunque essere valutato entro un quadro generale. Ritorniamo perciò da capo dove si era rimasti nel 1800, fermi su come trovare dei criteri per costruire un quadro accusatorio esente da dubbi.

Non ha più ragion d'essere la distinzione fra indizi e prove
Nel normale procedimento logico non vi è alcun bisogno di distinguere fra indizi e prove; tutti gli elementi che si ritengono utili vengono usati per giungere a delle conclusioni e sta alla mente di chi opera di dare allo ad ognuno di essi il giusto peso. È chiaro perciò che non ha più senso distinguere tra prove ed indizi e perciò userò soltanto il termine indizio.
Per meglio comprendere il problema che si pone per il giudice che deve giudicare, vediamo quale è il modo di ragionare di un medico.
Egli, in base allo stato dell’arte nel momento in cui opera, studia un paziente, raccoglie le sue dichiarazioni, individua segni rilevanti sul corpo o dentro il corpo, tiene presente ogni evento sanitario del passato a sua conoscenza, se può si preoccupa anche delle malattie presenti fra i genitori o nella famiglia del paziente, ed alla fine perviene a delle conclusioni. In tutto questo non vi è affatto bisogno di distinguere fra prove ed indizi. È possibile che un accertamento scientifico del tipo radiografia, analisi, ecc., accertino dei dati di fatto, ma essi, per quanto muniti di evidenza scientifica, ben di rado possono andare oltre il valore di un segnale importante di cui tenere conto. La ricerca potrebbe anche portare a trovare nel corpo un oggetto od un essere vivente estraneo, ma comunque deve sempre essere dimostrato il suo collegamento con i disturbi lamentati dal paziente. Quindi, si ripete, per quanto i singoli elementi raccolti siano certi, la conclusione è sempre basata su di una costruzione logica priva di punti deboli con la quale si afferma che ogni tassello porta a quella determinata conclusione, e che non vi sono elementi che consentano di sostenere una diversa conclusione. E il medico ben sa che comunque delle sorprese sono sempre possibili e che le sue diagnosi hanno sempre un carattere di ipoteticità; sono diagnosi che sempre presuppongono la premessa “allo stato della scienza e dei dati acquisiti”. Il medico non deve avere certezze, ma deve solo fare ciò che le regole dell'arte del momento indicano essere la cosa migliore possibile; quindi un procedimento mentale non paragonabile a quello richiesto al giudice.
Ben diverso infatti il problema del giudice il quale raccoglie allo stesso modo tutti i dati che ritiene utili (e già qui si trova il primo anello debole della catena perché è evidente il pericolo di trascurare dei dati, da rintracciare in un ambito indefinito) ma poi deve arrivare ad una verità che afferma essere certa. Ma si sa che la verità è una astrazione e che mai si possono avere certezze assolute su di essa. D'altro lato però il giudice è facilitato perché per lui il concludere che vi è la certezza che il caso è dubbio, è già arrivare ad una conclusione processualmente utile, voluta dalla legge stessa. Si potrebbe dire, un po' provocatoriamente, che il giudice non deve stabilire la colpevolezza dell'imputato, ma, in via principale, che non vi sono dubbi sulla sua colpevolezza; se si seguisse questo principio  alcuni processi non dovrebbero superare la fase istruttoria se già si riconosce che vi è un punto dubbio insuperabile (ad es. in caso di mancanza del corpus delicti).
Diceva già Sherlock Holmes: "Si dovrebbe sempre cercare una possibile alternativa ed eliminarla. È questa la prima regola per un investigatore".

Il legislatore fin dall’antichità ha cercato di uscire da questo vicolo ciecoin vario modo e principalmente immaginandosi che vi fossero delle prove di cui si presupponeva la validità assoluta. Prima fra tutte quella del giudizio di Dio, che non si poteva osare di mettere in discussione, e poi la confessione, poco importa se ottenuta con la tortura. Anche in passato il giudice intelligente pretendeva che la confessione avesse qualche riscontro oggettivo, ma pochi erano intelligenti e comunque pochi potevano andare contro l’opinione consolidata che la confessione era la prova principe e pochi avevano il coraggio di indagare se la confessione non fosse stata estorta.
Di grande valore era la prova testimoniale, ma ben presto ci si rese conto della sua scarsa affidabilità ed allora si pretese sempre che la prova doveva essere fornita da almeno due testimoni concordi; non è che così facendo si risolvesse granché il problema perché se i testimoni erano molti ci si trova con troppe discordanze e perché il fatto che due testimoni concordassero, non escludeva affatto che fossero in malafede o che si sbagliassero entrambi o che si suggestionassero l'un l'altro! Però alle due testimonianze veniva assegnato il valore legale di prova. È da questo punto che la giurisprudenza comincia a distinguere tra prove e indizi; le prove avevano un valore probatorio quasi totale salvo che venisse dimostrata la loro falsità o inconsistenza, mentre gli indizi dovevano essere valutati dal giudice.

Di fronte all’impossibilità concettuale di arrivare ad una verità certa, si ripiegò sulla nozione di “convincimento del giudice”, vale a dire che, nonostante tutto, alla fin dei conti ci si rimetteva al sano giudizio del giudice che poteva essere singolo o collegiale od anche una giuria popolare. Non era un gran risultato perché per cercare la verità ci si appoggiava alla labilissima presunzione che la maggioranza degli uomini, poco importa se giudici di carriera od occasionali, sia in grado di compiere una operazione così delicata in modo che il risultato non venga alterato da stupidità, prevenzione, pregiudizi, ignavia, interessi, ecc.. Si può affermare senza tema di smentita che il risultato era spesso puramente casuale e che se gli stessi fatti fossero stati presentati a due diverse giurie, si sarebbero ottenuti due diversi risultati!
Attualmente le prove devono comunque e sempre essere sottoposte ad una critica serrata e perciò non serve distinguerle dagli indizi: non vi è prova per quanto certa che abbia un valore al di fuori del quadro generale degli elementi di fatto raccolti. Dico elementi di fatto perché nel processo non possono avere ingresso credenze religiose, culturali, pseudoscientifiche, sospetti, supposizioni, dicerie, ecc.. 

Secondo l’opinione tradizionale indizi sono quegli elementi di contorno che assieme alle prove concorrono a costruire un’ipotesi accusatoria credibile e coerente. Immaginiamoci il caso che una donna sia scomparsa e che il marito sia ovviamente il primo sospettato. C’è da chiedersi “sospettato di che” perché la scomparsa della donna di per sé non consente di indirizzarsi su alcun particolare reato; essa può essere fuggita, essa può essere stata vittima di un incidente o di amnesia, essa può essere stata rapita. Però possono esservi i seguenti indizi: il marito ha un’amante e quindi poteva desiderare di liberarsi della moglie, nessuno ha visto la donna allontanarsi, essa non ha portato cose con sé, essa mai avrebbe lasciato il figlio, ecc.. Come si vede questi sono teoricamente degli indizi ma non si sa bene di che cosa; meglio sarebbe chiamarli elementi di sospetto.
Si deve inoltre tener sempre presente che gli indizi  sono come l'ago di una bugola che indirizza verso una certa direzione , ma talvolta, se appena li si guardano da un diversa prospettiva, troviamo che possono indicare in modo altrettanto indubbio qualcosa di totalmente diverso.

Supponiamo ora che dopo qualche settimana il cadavere della donna venga ritrovato ad una certa distanza dalla sua abitazione e che si possa stabilire con certezza che essa è stata uccisa da terzi con un colpo di pistola (questa è una prova che un omicidio vi è stato). Però come si vede il peso degli indizi sopra esposti non cambia per nulla; il marito rimane un sospettato e nulla più. Se si accerta che egli aveva una pistola dello stesso calibro di quella usata per l’omicidio, arma di cui non sa rendere conto, si è di fronte ad un indizio vero e proprio.

Si può arrivare alla prova con metodi statistici?
Rimane ancora da esaminare, anche se molti concetti li abbiamo già anticipati, quale sia la possibilità di inquadrare gli indizi in termini di probabilità.
Per quanto già detto è chiaro che qualunque indizio che non supera una probabilità probatoria superiore al 50%, non prova assolutamente nulla e quindi non può essere assunto agli indizio; il fatto che il marito della donna uccisa la tradisse non significa nulla perché le statistiche non ci dicono affatto che il 50% dei cornuti tendano ad uccidere la moglie.
Vi sono ampie categorie di comportamenti umani di fronte a cui non si riesce assolutamente a superare questo livello di probabilità. Si prenda ad esempio la testimonianza su cose viste o il riconoscimento di persone; è vero che numerosi studi consentono di prevedere quante persone di un determinato gruppo che ha assistito ad un evento saranno in grado di fornire una testimonianza attendibile, ma siccome di fronte ad un testimonio non si sa a quale gruppo appartenga, è necessario partire dal presupposto che egli, in linea di principio è attendibile al 50%. Ed è per questo motivo, come già detto, che è impossibile fondare un'accusa solo accumulando valutazioni soggettive.
Rimane aperto il campo della cosiddetta prova scientifica. Dopo quanto abbiamo detto è però implicito che anche la prova scientifica rientra nella categoria degli indizi ed è priva di valore assoluto. Tutto il problema è nato dal fatto che i profani hanno un atteggiamento fideistico nei confronti della scienza e sono convinti che essa può risolvere tutti i nostri problemi; indubbiamente aiuta moltissimo, ma anch'essa ha i suoi limiti, sia tecnici che umani.
La "prova scientifica" è un fraintendimento verbale e una illusione nata nell'ottocento sulla scia degli studi di Lombroso ed Ottolenghi. Essi parlando di prova scientifica non pretendevano che esistessero prove con valore scientifico, ma solo che la polizia e i giudici utilizzassero la scienza come ausiliaria della giustizia: la conoscenza del criminale, la psichiatria, la medicina legale, l'identificazione dei delinquenti; quindi la scienza portava più informazioni, ma la valutazione di queste informazioni era lasciata all'uomo. Ottolenghi, il grande fondatore della scuola di polizia scientifica italiana, poi affogata nei fanghi ministeriali, la cui opera venne persino tradotta ai primi del 1900 in Germania, già faceva il paragone fra medicina e indagine poliziesca (Prolusione al Corso di Polizia giudiziaria scientifica nella R. Università di Siena, 1897) esponendo che come nella medicina non si poteva più andare avanti solo appoggiandosi ai grandi luminari dotati del famoso "occhio clinico", ma bisognava sfruttare le nuove possibilità strumentali per consentire ai medici normali di ottenere anch'essi risultati utili, così nelle indagini non ci poteva accontentare del fiuto , dote di pochi investigatori, ma si dovevano utilizzare le altre scienze: La Polizia ha, non meno che la Medicina, una grande battaglia da combattere; la sua battaglia continua, quotidiana, senza posa contro il delitto, contro i delinquenti.
In seguito però l'uso continuo della parola "scientifico" ha indotto molte menti deboli a credere che la colpevolezza di un individuo potesse essere stabilita senza errori e dubbi dalle macchine; e questa ignoranza ha portato anche a fa ritenere a giudici e polizia che bastasse affidare costose macchine a scimmie addestrate a premere dei pulsanti, o che bastasse nominare come perito un esperto nel manovrare le macchine, o nominare un perito che non era esperto né in materia di omicidi né in materia di macchine, per ottenere dei risultati tranquillizzanti. L'imputato non veniva più giudicato in nome della giustizia e del popolo, ma in nome della scienza!
Sia chiaro quindi che quando si parla di prova scientifica ci si intende riferire solamente a quella che più correttamente andrebbe chiamata "prova specialistica", quella prova cioè in cui l'accertamento del fatto viene affidato ad uno specialista, tecnico o scienziato che sia, perché sono richieste conoscenze e tecniche specifiche non rinvenibili nel normale investigatore. Una prova è scientifica quando viene acquisita con metodi scientifici, ma il risultato ha sempre un valore relativo. E purtroppo ben pochi giudici si rendono conto della complessità del metodo scientifico che deve seguire precisi e collaudati protocolli step to step (taratura della macchina, calibrazione, verifica del bianco, calcolo del limite di rilevabilità, calcolo del limite di quantificazione, verifica della bontà del campionamento ecc. ecc.) con un sistema di verifica che trovarsi a monte ed a valle di ogni attività e che riguarda sia il singolo accertamento, sia l'intera attività lavorativa dell'operatore. Ricordo che una trentina di anni orsono in Germania, quando venne introdotto l'alcoltest, il laboratorio pubblico doveva eseguire l'accertamento sul sangue con tre metodi diversi e periodicamente i laboratori venivano controllati a sorpresa per controllare che le macchine fossero correttamente tarate; tutte procedure che in Italia sono ancora oggi fantascienza.
Si dice che in tempi moderni è importante la polizia scientifica, ma non perché essa esprime valutazioni più profonde di altre forme di polizia, ma perché essa consente di acquisire maggiori elementi di prova materiali rispetto al passato; identificazione del sangue, del DNA, di veleni, di frammenti, di sostanze, sono elementi assolutamente utili nel corso delle indagini, ma che, nel processo, diventano solo indizi da valutare.
Dottrina e giurisprudenza si sono lungamente affaticati su questo problema della prova specialistica giungendo a ritenere che il giudice è tenuto a considerare come indizio valido una prova raggiunta con tecnologie e metodi che la comunità scientifica del momento ritiene validi con altissima probabilità, vicina alla certezza.  
Vi sono degli accertamenti, che potremmo definire "strumentali", in cui il risultato è dovuto prevalentemente ad accertamenti tecnici eseguiti con macchine e strumenti di accertata validità; l'operatore assume una importanza secondaria (misurazione della temperatura, analisi chimica, misurazioni varie, fotografie, ecc.) e l'accertamento dà una certa sicurezza, sempre tenendo conto che ogni strumento ha un suo piccolo margine di errore, che lo strumenti deve essere ben tarato, che il tecnico deve comunque controllare la correttezza di ogni operazione e di ogni risultato. Ma è sempre necessario il controllo e la valutazione di una persona con adeguata preparazione e cultura  scientifica. In un ospedale la febbre può essere misurata da un infermiere, ma ogni altra valutazione va lasciata al medico il quale, in presenza di anomalie, deve fare ripetere la misurazione in modo controllato (diverso termometro, sorveglianza affinché il paziente non scaldi il termometro nel caffè, ecc.)

 Vi è invece l'accertamento, ovviamente basato sempre su strumenti scientifici, ma in cui la valutazione dei dati acquisiti è lasciata quasi completamente alla valutazione dell'essere umano, dell'esperto il quale ha acquisito una vasta conoscenza sulla valutazione di questi dati. Si pensi al caso dei residui di sparo.
In tempi moderni si è aggiunta l'elaborazione dei dati tramite computer e questo ha ulteriormente aumentato l'affidamento fideistico nei risultati ottenuti. Troppo facilmente si dimentica che è l'essere umano a dire al computer come deve valutare i dati, che il computer non può capire se il dato fornitogli e più o meno corretto, che il programma di elaborazione dei dati può avere dei bug che alterano completamente il risultato; con la differenza rispetto all'essere umano che questi deve spiegare il procedimento logico seguito, mentre il procedimento seguito dal computer rimane nascosto.
Il computer non è altro che l'ultima operazione di infiniti processi che hanno portato alla costruzione computer, alla programmazione, alla raccolta dei dati e, proprio per la struttura "frattale" della conoscenza, in ognuno di questi processi si può annidare l'errore fatale che compromette la bontà del risultato finale.

La grande fiducia attribuita alla scienza è per molti tranquillizzante, ma cade ove si consideri che in molti settori scientifici (e penso ai residui di sparo) si è visto, talvolta nel corso dello stesso processo, che ciò che all'inizio era opinione consolidata della "comunità scientifica", a metà processo non lo era più e la prova principale era venuta meno. Le carceri sono state riempite di persone condannate sulla base di metodi considerati rivoluzionari alla loro scoperta e poi dimenticati!
È evidente che non ci si deve lasciare imprigionare da un modo di ragionare scettico, che ritiene impossibile raggiungere ogni verità, però è altrettanto evidente che è sempre oltremodo pericoloso attribuire verità assoluta alle acquisizioni scientifiche del momento. Il che equivale a dire che anche la prova scientifica è un indizio di cui deve essere valutato il possibile margine di errore. E se un altro indizio contrasta con la prova scientifica, il contrasto deve essere affrontato e risolto; non basta dire che la prova scientifica è più affidabile.
Per far capire meglio il mio ragionamento riporto casi particolari di comparazione di bossoli, fornitimi dal professor Domenico Compagnini. Come noto la comparazione dei bossoli viene effettuata al microscopio, ingrandendo ed illuminando adeguatamente la superficie del fondello e l'impronta lasciata da percussore, fotografandole ed illuminandole da più lati, alla ricerca di coincidenze particolari lasciate da urti contro parti di acciaio (otturatore, percussore, espulsore, ecc.) dell'arma che li ha sparati.
Sia chiaro  che io seguirei un metodo logico  errato e poco scientifico se dicessi che il perito ci ha azzeccato; io non lo posso sapere perché non sono un esperto e perché non ho letto la relazione e non  so come il perito abbia motivato il suo convincimento. Però gli esempi sono importanti per vari motivi:
- perché dimostrano a quale livello di approfondimento ci si può spingere;
- perché mostrano come si deve tener conto non solo delle coincidenze, ma anche delle non coincidenze, che devono essere spiegate;
- perché fanno sorgere il problema di  dimostrare che anche una piccola coincidenza può essere significativa;
- perché consente di capire come la prova scientifica si complichi quanto si arriva al limite. È vero che sui  due reperti compare un simbolo a forma geometrica che ben difficilmente può essere casuale, ma come fa il perito a trasferire il suo legittimò convincimento al giudice? Come fa il giudice a farsi una idea propria di fronte ad un perito di parte che sostenga che la coincidenza è causale e che non si sa come si è prodotta?
Il primo caso illustra quanto sia facile trarre conclusioni errate; la foto mostra l'immagine ravvicinata di due impronte lasciate sul fondello su due bossoli sicuramente sparati con armi diverse. Ad un primo esame sembra ovvio concludere che l'impronta sul fondello di destra indicato con le frecce è la prosecuzione dell'impronta lasciata sul fondello di sinistra; ma così non è perché vi sono delle non coincidenze che non possono essere spiegate.
compagnini

Il secondo caso mostra invece una comparazione in cui inizialmente si era ritenuto da alcuni che i fondelli, molto danneggiati, non portavano a risultati concludenti; invece, ricercando accuratamente in una piccola porzione, si trova una coincidenza, troppo particolare per essere casuale, che indica la coincidenza dei percussori che hanno colpito l'innesco dei bossoli. In questo caso vi è la riproducibilità del fenomeno, requisito concludente.
compagnini

Il terzo caso è ancora più al limite perché ad un esame normale non si individua proprio alcuna coincidenza fra i due fondelli, e in tal senso avevano concluso i periti. Ed invece dopo ore ed ore di lavoro, illuminando il punto giusto, ecco che è emerso un segno come di una H o di un forcone, evidenziato della finestrella, sufficiente, per la sua particolarità geometrica, a configurare una coincidenza.
compagnini

Lo stesso margine di errore si riscontra nella comparazione fra proiettili sparati da armi in cui, utilizzando un microscopio comparatore, si raffrontano il proiettile da identificare, uscito da un'arma ignota, e quello di confronto sparato con una data arma, facendoli ruotare sotto i due obiettivi dello strumenti alla ricerca di fasci di striature che si sovrappongano (il perito esperto e che non cerca solo di accontentare l'accusa esamina anche i fasci che non si sovrappongono e spiega perché ciò avviene). Si era partiti dall'uso di una lente di ingrandimento all'epoca di Sacco e Vanzetti e si giunti, dopo 50 anni, all'uso del microscopio di comparazione e ciò ha ovviamente lasciato una scia di errori giudiziari. E questa non si è fermata perché il microscopio non dà responsi, ma immagini da valutare con grande esperienza e onestà intellettuale. Quella onestà che difficilmente si trova in chi, non appena vede un minimo di sovrapposizione fra le striature, esulta dicendo "ti ho beccato, delinquente!" e corre a ricevere l'encomio dei superiori
La stessa cosa avviene con le impronte digitali, coi residui di sparo, con i toolmarks, con il DNA. Purtroppo i film polizieschi hanno convinto giudizi e poliziotti che vi siano della macchine in cui basta mettere dentro bossolo o proiettile o sangue per avere il nome del colpevole. Le macchine invece possono solo estrarre, ad esempio, dal loro archivio una impronta digitale che presenta tre o quattro punti di coincidenza con quella repertata, e la macchina può anche dire che per lei tre punti sono sufficienti per affermare che l'impronta appartiene a Tizio, ma all'investigatore deve essere sempre ben chiaro che tre punti sono solo indicativi e non sono una prova sufficiente e che la macchina trae conclusioni solo in base alle regole che le ha inserito un programmatore, la cui capacità non è mai oggetto di discussione in giudizio! I computer sono eccezionali nel paragonare masse enormi di dati, ma deve sempre essere chiaro che essi generano per natura di cose falsi negativi (non trovano il dato perché non è stato inserito oppure perché le sue regole interne non lo riconoscono) e falsi positivi (trovano una coincidenza con una scheda, ma ciò non significa che la coincidenza sia sufficiente a provare l'identità; non trovano delle coincidenze, ma ciò non dimostra che non vi siano altre schede che potrebbero coincidere usando regole diverse).

La prova sui residui di sparo (GRS) presenta gli stessi problemi che impediscono una valutazione in termini probabilistici astratta dal caso concreto, stante  la promiscuità delle fonti di particelle confondibili con i GRS. Solo una valutazione caso per caso fornisce un'associazione all'evento criminoso: ad esempio decine di particelle sferoidali ternarie della stessa composizione di quelle ritrovate nei bossoli, presenti sulla mano di una persona campionata non in commissariato (luogo altamente inquinato da tali particelle perché vi si maneggiano armi), entro lo le canoniche tre-quattro ore dallo sparo, aliene da qualsiasi fonte promiscua e su di un soggetto che per ammissione non ha maneggiato armi ecc ecc. Solo se siano soddisfatte tutte queste condizioni possiamo dire che questa persona è sicuramente stata in prossimità di uno sparo o che ha sparato entro le ultime quattro ore; il resto, ovvero se il sospettato era presente all'evento delittuoso o se ha sparato o se ha subito trasferimento dallo sparatore, devono stabilire le sue indagini . Non si può pretendere che un accertamento sui GRS (anche se scientificamente e correttamente eseguito) sia una prova di per sé.

Per rispondere alla domanda su come stabilire regole che consentano ad un perito di rispondere al quesito se vi sia coincidenza tra reperto e campione (frammento di impronta digitale con l'intera impronta, striature sul bossolo o sul proiettile con quelle sui campioni, ecc.), negli USA sono state elaborate dalla Association of Firearm and Toolmark Examiners (AFTE) delle linee guida. Esse sono la prova migliore di quanto sopra esposto perché dimostrano il mancato punto d'incontro fra scienza e giustizia. Le linee guida spiegano come si deve operare, i controlli incrociati che si devono eseguire, le precauzioni che si devono prendere, il numero minimo di riscontri che occorre raggiungere ecc. Tutte cose esatte che però servono per i casi semplici e non per quelli complicati; è un po' come dare una rete da pesca a chi deve catturare moscerini. Ed infatti sono le stesse linee guida a dire che il perito deve raggiungere la prova di un sufficient agreement (di una sufficiente concordanza) e che currently the interpretation of individualization/identification is subjective in nature, founded on scientific principles and based on the examiner’s training and experience (la comparazione  è di natura soggettiva e basata su dati scientifici valutati da un perito preparato ed esperto).
Si ritorna perciò al punto di partenza, ad ammettere che il perito non potrà mai offrire che certezze probabilistiche basate su sue valutazioni personali e che il giudice, ora come prima, deve sempre valutare accuratamente quante siano le probabilità che il perito sia un incapace! In altre parole: la prova scientifica che dà certezze non esiste e la perizia rimane sempre e solo un indizio da valutare assieme agli altri indizi. Ciò è stato riconosciuto dalla giustizia degli USA nelle cui aule non si discute tanto del contenuto della perizia quanto delle capacità di chi l'ha redatta.

Più volte abbiamo parlato della statistica e quindi è necessario richiederci ancora se la scienza della statistica possa, quanto meno, attribuire un peso statistico ad ogni prova; se ad esempio sia possibile dire che l'impronta digitale corrisponde a quella del sospettato con 95% di probabilità, che un testimonio è affidabile al 60%, che il proiettile è stato sparato da una certa arma con il 90% di probabilità, ecc.; e se dal bilanciamento di queste probabilità sia possibile dire al giudice che il sospetto è colpevole con un margine di probabilità contrarie trascurabile.
Si sa che la scienza statistica opera con elaborazioni numeriche di dati omogenei e che è in grado di eseguire sofisticate elaborazioni tenendo conto anche di errori nella raccolta dei dati. Però è la stessa scienza statistica a dirci che queste elaborazioni non possono che essere ampiamente approssimative.
La statistica funziona bene quando deve elaborare dati certi e quindi è poco idonea a fare elaborazioni sulla base di indizi che presentano necessariamente margini di incertezza. Sarebbe quindi necessario prendere ogni indizio di un processo e sottoporlo ad una accurata valutazione; ma come si può valutare, ad es., una perizia senza conoscere la capacità del perito? In teoria si può stabilire che la ricerca di residui di sparo è attendibile al 90%, ma allo statistico chi gli dice che quel dato laboratorio negli ultimi dieci anni ne ha azzeccate solo il 10% perché erano elementari? E chi gli dice che le apparecchiature siano state impiegate correttamente, che i campioni siano stati prelevati e conservati secondo protocolli sicuri? Sarebbe necessaria una ricerca infinita a ritroso, del tutto  irrealizzabile.
Da qui si comprende perché molti di questi accertamenti si concludano non con una affermazione categorica, ma con una affermazione di "compatibilità", affermazione che al giudice serve ben poco perché riconduce la prova scientifica a un vago indizio. È chiaro che ogni proiettile cal. 9x21 può essere definito compatibile con un milione di pistole cal. 9x21, oppure compatibile con centomila pistole aventi una canna con quattro rigature destrorse ed un certo passo; ma a questo punto occorre scendere nel dettaglio delle microstriature e trovare se un fascio di esse coincide o meno con il fascio campione; è un po' come strappare un francobollo in due e poi controllare se i due pezzi si possono far combaciare: il giudice non vuol sentirsi dire che i due pezzi sono compatibili l'un l'altro (appartengono ad un francobollo di quel tipo), ma vuol sapere se si possono riattaccare in modo da far quasi scomparire la linea dello strappo! La giusta risposta del perito, dopo precisa e controllabile esposizione degli esami effettuati, dovrebbe sempre essere: "le foto indicano che i due fasci di striature combaciano esattamente; alcune discordanze si spiegano con … Quindi concludo, in base alla mia esperienza, che il proiettile è stato sparato dall'arma esaminata".
Bisogna arrendersi alle evidenza del fatto che i modelli matematici e statistici non sono utilizzabili per valutare un processo penale basato su infinite variabili interconnesse. Ogni processo è una storia a sé.

Vediamo ora un caso concreto del passato da cui emerge l'impossibilità di ricorrere a modelli matematici per accertare la colpevolezza di un indagato.
Nel 1954 un contadino di Avola (SR) non tornava a casa; le ricerche consentivano di trovare in campagna il suo berretto macchiato di sangue; si sospettava del fratello con cui era in lite e in casa di questi si trovavano pantaloni sporchi di sangue. Veniva sospettato anche il figlio di 18 anni, solo perché era il figlio; entrambi venivano arrestati e poi condannati per l'omicidio di Paolo Gallo. In appello due testimoni giurano di aver visto il morto in una paese vicino, ma furono costretti a ritrattare e la sentenza di condanna venne confermata per il padre; il figlio venne assolto per insufficienza di prove. Dopo la scontata conferma della Cassazione Paolo Gallo viene segnalato da più persone e infine nel 1961 lo si scopre vivo e vegeto in un paese ad una trentina di chilometri. Racconta che la mattina del fatto era stato colpito alla testa da persona non vista, era svenuto e quando si era riavuto era fuggito perché pensava che il fratello avesse sterminato tutta la sua famiglia!
Quali erano gli indizi a carico di padre e figlio? Eliminiamo subito il figlio perché l'unica sua colpa fu … di essere figlio! Gli elementi a suo carico non bastavano neppure per arrestarlo; figurasi per condannarlo.
I pantaloni macchiati sangue venero riconosciuti solo dalla presunta vedeva che aveva il dente avvelenato contro il cognato; all'epoca non era possibile ricercare nel sangue altro che il gruppo sanguigno, operazione inutile visto che i due Gallo erano fratelli e quindi i pantaloni non provavano nulla. Mancava la prova della morte dello scomparso, ma i giudici superarono i dubbi condannando gli imputato anche per occultamento di cadavere!
È un caso su cui è possibile fare una valutazione in termini di probabilità? Sicuramente no. Che peso dare al movente dell'inimicizia tra fratelli ? E ad un berretto insanguinato, non si sa bene per quale causa? E a dei pantaloni che solo una teste interessata dichiarava essere del presunto morto con del sangue che poteva anche essere del sospettato? E che probabilità vi sono che uno scomparso sia anche morto? È un caso in cui ci volevano dei giudici di buon senso e non si sarebbe neppure arrivati al processo. Eppure attualmente in Italia sono in corso almeno tre processi con accuse di omicidio senza che sia stato ritrovato il cadavere!
Se ci chiediamo che cosa sarebbe cambiato con l'uso di mezzi scientifici, la risposta e che ogni accertamento sarebbe stato vano senza la presenza del cadavere; il DNA sul berretto avrebbero dimostrato che esso era dello scomparso, l'esame del sangue sui pantaloni avrebbe dimostrato che essi erano dell'imputato (perché mai l'aggressore avrebbe dovuto togliere i pantaloni alla vittima?), se si fosse trovato il DNA dell'imputato sul luogo dell'aggressione si sarebbe forse provata una colluttazione, ma il risultato finale non sarebbe cambiato.
Modesta conferma del fatto che in ogni catena (o castello o rete o puzzle) di prove è necessario che tutte si combinino fra di loro e se una non si combina, cade il castello; ma a questo punto ogni anello della catena ha la stessa importanza e si deve concludere che poco importa se cinque indizi sono probabili se poi il sesto non è confermato.

Conclusione
Il procedimento della valutazione della prova penale coinvolge tante di quelle esperienze, dell'uomo comune o dello specialista, che è  impossibile costruire  delle regole o linee guida che si possano applicare utilmente anche chi non ha la capacità di inserirle in un quadro completo di esperienze. Quindi, come già anticipato all'inizio, non si deve  cercare un metodo su come raggiungere una prova credibile oltre ogni ragionevole dubbio, ma si deve studiare come selezionare le persone intelligenti e capaci, coraggiose e non esibizioniste.
Vi è una regola fondamentale della psicologia, già enunciata da Schopenhauer, e sempre confermata dai fatti, secondo cui in ogni gruppo sociale (politici, giudici, poliziotti, periti, ecc.) la percentuale dei soggetti veramente capaci, non supera il 20%. Quindi l'ottanta per cento dei giudici, dei poliziotti, dei periti non sono affidabili e riescono a gestire solo le cose semplici e usuali. In Italia manca persino un qualsiasi sistema di controllo della qualità del poliziotto che svolge le indagini, del giudice che istruisce e giudica, del perito che li assiste. Controllo di qualità vuol dire stabilire una serie di criteri oggettivi di valutazione che consentano di mettere sempre la persona giusta al posto giusto; dico criteri oggettivi perché, stante la percentuale dell'80% di stupidi, non ci si può affidare a valutazioni umane interessate che portano a ritenere buoni i propri simili, mediocri e pericolosi i migliori (ricordiamoci di Falcone avversato proprio dai suoi colleghi)! In Italia avviene proprio il contrario; il PM può essere totalmente inesperto, il giudice viene valutato solo dai suoi stesso colleghi senza tener conto della bontà del lavoro svolto, i periti non sono soggetti a nessun controllo e, per natura di cose, il giudice incapace non è capace di scegliere il perito giusto per il caso che sta trattando. Gli errori giudiziari non sono mai dovuti alle prove in sé stesse, ma derivano dalla incapacità umana di valutare la situazione  globale.
Ci si deve arrendere all'evidenza del fatto che in molto casi la prova della colpevolezza  può essere al di fuori della capacità della giustizia. Si sarebbe portati, ad es., a credere che la certezza di trovarsi di fronte a un omicidio volontario si avrebbe solo se le due persone interessate fossero su di un’isola deserta, in mezzo al mare, e il morto risultasse strangolato alle spalle con le mani. Ma la difesa potrebbe sempre sostenere che si era trattato di un gioco erotico! E comunque non si potrebbe prescindere dal raggiungere la certezza sui 100% dei tasselli: è stato veramente strangolato? Sono stati accertati i segni delle dita sul collo? Chi ha eseguito l’accertamento era esperto? È possibile che il morto avesse cercato di suicidarsi e che il compagno lo abbia manipolato per salvarlo? È sicuro che i segni non sono stati lasciati quand’era già morto per altra causa naturale? L'isola era veramente deserta? È sicuro che non sia passata un'imbarcazione?
Non è una affermazione strana: è la Costituzione  che ripete la massima ormai millenaria: il giudice se ha dei dubbi deve assolvere,  e quindi ha capito che questa è una soluzione del tutto normale; forse più della condanna.

(8 gennaio 2016)

 


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